PRESENTAZIONE DI UN RECLAMO

 

Il contraente di polizza, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno la possibilità di inoltrare per iscritto un reclamo alla Compagnia di assicurazione, all'Intermediario o all’IVASS - Organo di Vigilanza di settore. ARENA ASSICURAZIONI S.a.s. opera in autonomia la gestione dei reclami: è possibile inoltrare il reclamo scritto mediante mail  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ovvero PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o a mezzo Posta raccomandata Arena Assicurazioni S.a.s. Via Fieschi 2/4 16121 Genova 

La Compagnia di assicurazione rappresentata, UnipolSai Assicurazioni S.p.a. inoltre, ha un Ufficio Reclami tenuto ad esaminare e valutare le lamentele della propria clientela. E’ possibile contattare l’Impresa interessata o inviare il reclamo scritto consultando l’elenco degli Uffici reclami disponibile sul sito www.ivass.it nell’area “Per i Consumatori” all’interno della sezione “Reclami” oppure con le modalità indicate al sito internet della Compagnia https://www.unipolsai.it/servizio-clienti/reclami La risposta dell’Intermediario o della Compagnia deve essere fornita entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. Possono presentare reclamo il contraente, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione o il danneggiato e le associazioni riconosciute dei consumatori.

Se entro 45 giorni non si riceve risposta dalla Compagnia o dall'Intermediario oppure se non si è soddisfatti della risposta fornita dall’Impresa di assicurazione si può proporre un reclamo ad IVASS: il reclamo all’IVASS deve contenere una lamentela circostanziata del comportamento che si ritiene irregolare o scorretto dell’Impresa di assicurazione o dell'Intermediario. Per la presentazione del reclamo è stato predisposto un modulo, scaricabile dal sito internet dell’IVASS (Allegato 2 Guida ai reclami), da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione dello stesso. A conclusione dell’istruttoria, l’IVASS comunica l'esito della propria attività entro il termine massimo di 90 giorni dall'acquisizione degli elementi necessari alla valutazione.
Per poter dar seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati: Nome, Cognome, domicilio, Codice Fiscale (o Partita IVA) del  reclamante , nonché la descrizione della lamentela.

Se l’esito del reclamo non è soddisfacente o non hai ricevuto riscontro nel termine massimo di 45 giorni oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell’Agente o dell’Intermediario assicurativo a titolo accessorio ( e relativi dipendenti e collaboratori) ci si può rivolgere all’IVASS - Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.42.133.206, PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

Info su: www.ivass.it
 
I reclami indirizzati per iscritto ad IVASS devono contenere: 
  • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
  • copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi;
  • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

 

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Per la risoluzione delle controversie è possibile rivolgersi anche ai sistemi alternativi o a quelli convenzionali previsti dalla normativa.

Sistemi alternativi (con l’ausilio e l’assistenza di avvocati):

  • La mediazione
    Ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia.
  • La negoziazione assistita.
    L’art. 3, co. 1, D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (L. n. 162/2014) prevede – quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria – l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno RC Auto. La procedura ha inizio con l’invito del difensore della parte che intende agire all’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo, le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati.

Sistemi convenzionali: 

  • La perizia contrattuale
    Le parti del rapporto di assicurazione possono conferire ad una o più persone l’incarico di compiere un accertamento di natura tecnica (che non comprende il potere di risolvere la controversia). La perizia è uno strumento adottato per quantificare l’ammontare dell’indennità dovuta dall’assicuratore al danneggiato.
  • La conciliazione paritetica
    Le controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate nei siti www.ivass.it alla Sezione "Per il Consumatore" e www.ania.it alla Sezione "Consumatori".
  • L’arbitrato
    Ove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di assicurazione, in caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, la decisione può essere demandata ad un arbitro. La designazione dell’arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.